Super Bonus

Decreto Rilancio e Superbonus - Conversione in Legge n°77 del 17/07/2020

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il 17 Luglio 2020 si è concluso l’iter di conversione in legge. Il testo della Legge 17/07/2020 n°77 è stato pubblicato sul SO n°25 della GU n° 180 del 18/07/2020.

Nel tempo il testo originale è stato oggetto di moltissimi cambiamenti, apportati da diversi Decreti, che lo hanno profondamente modificato. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli introdotti dal Decreto-legge 18 novembre 2022 n°176 “Aiuti Quater” convertito con Legge 17 gennaio 2023 n°6 e dalla Legge 29 dicembre 2022 n°197 “Legge di Bilancio 2023”.

Di seguito riportiamo le nuove scadenze e aliquote applicate, in virtù degli ultimi cambiamenti sopra citati.


Edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti

  • 31 marzo 2023 al 110% se i lavori sono conclusi al 30% entro il 30 settembre 2023
  • 31 dicembre 2023 al 90% (prima casa - reddito di riferimento fino a 15.000 euro).


Il reddito di riferimento, rif.  Art. 9 comma 1 del DL n°176/2022
, è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
contribuente > 1

  • se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
    se sono presenti familiari, in numero pari a:
  • un familiare > +0,5
  • due familiari > +1
  • tre o più familiari > +2.


Un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15.000 euro.


Condomìni

  • 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 25 novembre 2022 se i lavori sono stati deliberati tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022
  • 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 31 dicembre 2022 se i lavori sono stati deliberati entro il 18 novembre 2022
  • 31 dicembre 2023 al 110% solo per lavori di demolizione e ricostruzione con titolo abilitativo richiesto entro il 31 dicembre 2022.
  • 31 dicembre 2023 al 90%
  • 31 dicembre 2024 al 70%
  • 31 dicembre 2025 al 65%


La data della delibera deve essere attestata dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea.


Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario

  • 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 25 novembre 2022
  • 31 dicembre 2023 al 110% solo per lavori di demolizione e ricostruzione con titolo abilitativo richiesto entro il 31 dicembre 2022
  • 31 dicembre 2023 al 90%
  • 31 dicembre 2024 al 70%
  • 31 dicembre 2025 al 65%


Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15.000 euro.


Edifici di proprietà degli ex IACP, cooperative a proprietà indivisa

  • 30 giugno 2023
  • 31 dicembre 2023 se i lavori sono conclusi al 60% entro giugno 2023.


Organizzazioni senza scopo di lucro

  • 31 dicembre 2023 al 110% con CILAS entro il 25 novembre 2022
  • 31 dicembre 2023 al 90%
  • 31 dicembre 2024 al 70%
  • 31 dicembre 2025 al 65%


Strutture sociosanitarie e assistenziali 31 dicembre 2025
al 110% se:

  • le organizzazioni o associazioni devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.


Comuni dei crateri sismici
31 dicembre 2025
al 110%
Per il riconoscimento del Superbonus, bisogna fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

 

 

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